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CORSI DI FORMAZIONE 

La formazione degli alimentaristi (in attuazione della art. 2 e dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004) in Italia è demandata alle Regioni. La Regione Toscana ha stabilito le modalità di erogazione dei corsi formativi per alimentaristi con la L.R. N. 24/2003 e con la Delibera della Giunta regionale Regione Toscana (D.G.R.T.) 21.07.2008, n. 559 (Bollettino Ufficiale Regionale 30 luglio 2008, n. 31).

L'obbligo della formazione del personale (titolare e addetti) che produce, manipola, trasforma, confeziona, trasporta e somministra alimenti deve essere assolto entro 180 giorni dall'inizio dell'attività lavorativa o dalla data di assunzione.

 

La D.G.R.T. n. 559/2008 prevede che: “I corsi devono prediligere modalità di apprendimento attivo; può essere previsto l'utilizzo, accanto ai sistemi tradizionali, anche di supporti informatici e multimediali. Nel caso si utilizzino questi ultimi, i corsi devono essere effettuati in presenza del responsabile dell'impresa alimentare o responsabile dell'autocontrollo, o suo sostituto, purché debitamente formati”.

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